ECOBONUS AL 110%

Di cosa si tratta

I lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici possono beneficiare di ECOBONUS e SISMABONUS al 110% (Superbonus 110%), a condizione che si realizzino specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’agevolazione sarà disponibile per le case unifamiliari fino al 31/12/2022, a condizione che il 30% dei lavori sarà completato entro il 30/06/2022, mentre per i condomini la scadenza è fissata al 31/12/2023.
Il bonus consente di portare in detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari l’importo dei lavori eseguiti.

A chi interessa

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • i condomìni per interventi sulle parti comuni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP). In questo caso, il limite di tempo per godere della detrazione al 110% sulle spese relative a interventi di riqualificazione energetica è il 31 dicembre 2023.
  • le cooperative di abitazione a proprietà, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Come ottenere il bonus

Per ottenere il superbonus con l’aliquota del 110% è necessario eseguire almeno uno degli interventi chiamati TRAINANTI (isolamento termico, sostituzione impianti, interventi antisismici) e volendo si possono associare agli interventi trainanti i cosidetti interventi TRAINATI (efficientamento energetico, infrastrutture ricarica veicoli elettrici, impianti fotovoltaici).

Quali tipi di interventi si potranno effettuare?

Le detrazioni sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi TRAINANTI di:

  • ISOLAMENTO TERMICO delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • INTERVENTI ANTISISMICI di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (detti TRAINATI), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti sopra elencati:

  • EFFICIENTAMENTO ENERGETICO rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento (cfr. Tabella n. 1 della guida);
  • INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI negli edifici di cui all’art. 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Quali sono i vantaggi?

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Quali sono le condizioni

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico,che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che:

  • i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche;
  • che tale miglioramento sia dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE);
  • i prodotti e i materiali utilizzati per il cappotto termico rispettino i Criteri Ambientali Minimi – CAM.

Come accade già oggi per gli interventi agevolati dall’ecobonus, anche quelli che godranno del superbonus del 110% dovranno essere comunicati all’ENEA, secondo modalità definite dal Ministero dello Sviluppo economico.
 
Il sismabonus al 110% sarà invece concesso a condizione che si sottoscriva una polizza assicurativa anticalamità e che la bontà degli interventi sia asseverata da un professionista abilitato il quale dovrà attestare anche la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

Contattami per avere maggiori informazioni su come sfruttare le agevolazioni previste dall’ecobonus e sismabonus.

BONUS MOBILI 2020