SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

SCIA – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’

Cos’è la S.C.I.A. edilizia

La Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) è un titolo abilitativo necessario per eseguire interventi che interessano perlopiù le parti strutturali di un edificio.

Può essere presentata dal proprietario dell’immobile accompagnata da una relazione del tecnico abilitato (architetto, geometra, ingegnere ecc) che asseveri:

  • la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati;
  • il rispetto delle norme di settore applicabili (sicurezza, igienico-sanitarie, ecc.).

La SCIA produce effetto immediato, ovvero la consegna della SCIA può avvenire anche il giorno stesso in cui iniziano i lavori, senza dover attendere il trascorso di un periodo di tempo di 30 giorni.

Quando presentare la SCIA

La SCIA edilizia va presentata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di appartenenza per i seguenti interventi:

  • opere di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli ove è necessario il permesso di costruire.

Inoltre, sono realizzabili mediante:

  • le varianti a permessi di costruire purché
    • non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
    • non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia;
    • non alterino la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
    • non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
  • le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

Sanzioni per mancata presentazione della SCIA

Le sanzioni previste in assenza della SCIA o in difformità dalla SCIA prevedono sanzioni pecuniarie pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

Inoltre, sono previste sanzioni quando i lavori soggetti a SCIA sono già avviati o conclusi:

  • quando i lavori sono già avviati, è possibile utilizzare la SCIA tardiva con il pagamento di una sanzione;
  • quando i lavori sono terminati, è possibile utilizzare la SCIA in sanatoria con il pagamento di una sanzione (da 516,00€ fino a 5.164,00€).

Contattami per avere maggiori informazioni sulla SCIA.

SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' geometra Aldo Genna