DENUNCIA DI SUCCESSIONE

Di cosa si tratta?

In caso di morte, il patrimonio (beni, crediti e debiti) che apparteneva alla persona deceduta vengono trasferiti agli eredi, sulla base delle disposizioni precisate nel testamento o in funzione della successione legittima.

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dall’apertura della successione che generalmente coincidente con la data di morte del defunto.

In caso di ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione si va incontro a delle sanzioni che vengono calcolate in base al periodo di ritardo.

Differenza successione testamentaria, legittima e necessaria

La successione può essere:

  • testamentaria: il defunto ha disposto nell’atto di testamento l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari;
  • legittima: in mancanza di un testamento interviene la legge ad individuare gli eredi nelle persone degli stretti congiunti del defunto e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario;
  • necessaria: è prevista quando il testatore abbia disposto dei propri beni, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.

Imposte da pagare

Al momento della presentazione della successione occorre effettuare i pagamenti delle imposte, che cambiano a seconda del grado di parentela e in base al valore
dei beni in eredità.
L’imposta è di 4% per genitori e figli e altri parenti in linea retta per l’eventuale quota che supera il milione di euro; sale al 6% se si ereditano beni da altri familiari, mentre in caso di estranei si paga l’8%.

Dove si presenta la dichiarazione di successione

Viene trasmessa all’Agenzia delle Entrate della provincia in cui il defunto ha avuto l’ultima residenza, attraverso un apposito portale telematico.

Se il defunto risiedeva all’estero, ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui
circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.

Inoltre se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di Roma.

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